Novità rilevanti quelle definite nella Circolare ADE n 32/E, che, grazie anche ad esempi pratici, fornisce nuove informazioni per i contribuenti appartenenti al regime forfettario, in relazione alle ipotesi di fuoriuscita dal regime in corso d’anno.
La circolare specifica che a seguito delle modifiche al regime agevolato dal 1° gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non comporta la fuoriuscita nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma ne comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.
Qualora vi fosse il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno v’è l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la soglia viene superata – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario.
La circolare inoltre specifica che, il superamento del limite di 85.000,00– implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1 – primo anno di applicazione delle regole ordinarie – da presentare nell’anno x+2.
Invero, il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1.
La circolare evidenzia che per effetto del superamento nel corso dell’anno x del limite di 85.000 euro, ma entro il limite di 100.000 euro, quindi, nella dichiarazione IVA dell’anno successivo x+1 – da presentare nell’anno x+2 – potrà essere computata a credito in un’unica soluzione l’imposta relativa:
- ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre dell’anno x;
- ai beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali, quali ad esempio opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione), se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione per i fabbricati o porzioni di essi), con riferimento alle quote residue.



